di  Danilo Ionadi

 

Sicuramente avrete sentito parlare della nuova disciplina in tema di prescrizione del reato, entrata in vigore dal 01/01/2020. Relativamente ad essa sono state espresse più posizioni ed io ho pensato di esprimere la mia. Forse vi starete chiedendo quale attinenza abbia il tema in questione con la Musica, senza riuscire a darvi una risposta. Ebbene, io credo che un musicista (o futuro tale) non possa vivere estraniato dal suo tempo e per questo non possa non interessarsi di ciò che nel suo tempo avviene e di ciò che in quello passato è avvenuto, se non altro perché spinto dalla curiosità che da ogni tempo accende lo spirito di un musicista e quindi spererò, visto il tema non prettamente attinente all’ambito della musica (seppur, ritengo, comunque rilevante per il musicista, in quanto cittadino ed in quanto persona che debba essere sempre e in ogni momento mossa dall’interesse), che quanto ho appena espresso possa essere condiviso e che saranno quindi lette le mie righe in quest’ottica. Ritengo doveroso anteporre alla mia riflessione una breve premessa che chiarisca cosa sia la prescrizione, quale la funzione di questo istituto giuridico, cosa precisamente sia cambiato con l’entrata in vigore della nuova disciplina ad esso relativa e le principali criticità evidenziate.

 

Nel diritto penale, la prescrizione rappresenta l’estinzione del diritto di punire (prescrizione del reato), che opera prima che sia intervenuta una sentenza definitiva di condanna, una volta decorso un determinato lasso di tempo, che varia a seconda del reato. Ai vari reati corrisponde dunque un intervallo temporale, trascorso il quale dalla commissione del reato l’imputato può eccepire la prescrizione, con la conseguenza dell’improcedibilità contro di lui, proprio per intervenuta prescrizione. In questo caso non si raggiungerà un giudizio definitivo sulla condotta tenuta dal soggetto, bensì non si procederà più e questo anche se vi sia stata una sentenza di primo grado o di appello, purché appunto, nel corso del procedimento penale, non si sia ancora giunti a sentenza definitiva. Così, per intenderci, se Tizio è accusato di aver commesso un furto il 1/1/2019, e per il furto è previsto un termine di prescrizione di 5 anni, e dopo il 1/1/2024 Tizio non è ancora stato giudicato colpevole o innocente con sentenza definitiva, egli potrà eccepire la prescrizione e conseguentemente verrà assolto per intervenuta prescrizione (e non, quindi, per non aver commesso il fatto).

Ovviamente, come detto, il lasso di tempo trascorso il quale l’imputato può eccepire la prescrizione varia a seconda del reato in considerazione. E, giova sottolinearlo, eccepire la prescrizione è un diritto dell’imputato e non un automatismo e da ciò deriva che l’imputato può anche non eccepire la prescrizione e far quindi proseguire il processo fino a che questo non giunga a sentenza definitiva, sia essa di condanna o di assoluzione (art. 157 comma 7 codice penale).

La funzione di tale istituto giuridico è di certezza e garanzia, da un lato a tutela della persona imputata, che avrà in questo modo la sicurezza di non vedersi un processo a suo carico durare per un tempo indefinito e, d’altro canto, col maggior passare del tempo possono sorgere problemi di ordine probatorio, con maggiori difficoltà a reperire testimoni, documenti, ecc…

 

Recentemente è stato modificato l’istituto della prescrizione, con una norma entrata in vigore il 1/1/2020, norma contenuta nella legge anticorruzione del 16/1/2019 (la cosiddetta spazzacorrotti). La norma in questione è la seguente:

 

 

«Il corso della prescrizione rimane altresi’ sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutivita’ della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilita’ del decreto di condanna»

 

La nuova disciplina quindi impedisce il decorrere della prescrizione dopo che sia intervenuta una sentenza di primo grado. Dopo di essa, dunque, l’imputato non avrà più possibilità di eccepire la prescrizione e non avrà quindi alcuna certezza in merito a quando il procedimento penale a suo carico si estinguerà.

Le principali critiche mosse alla nuova disciplina sono per ragioni di compatibilità con la Costituzione, che parla, all’art. 111, di ragionevole durata del processo (si veda in merito la posizione delle Camere Penali) e con fonti sovranazionali (in particolare l’art. 6 CEDU) ma altri (vedasi il parere del CSM) fanno anche notare che la nuova disciplina non solo non prevede alcuna norma che assicuri maggior celerità ai processi penali, ma in appello il rischio di prescrizione era motivo di priorità; priorità quindi che, bloccata la prescrizione dopo il primo grado, non ha più motivo di sussistere e pertanto non ci sarà, con ovvie conseguenze nefaste sulla durata del processo. Inoltre (vedasi ancora il parere del CSM), in buona parte dei processi la prescrizione interviene prima ancora della pronuncia di primo grado, ovvero nella lunga fase delle indagini e dibattimentale, considerazione quest’ultima che porta quindi ad un giudizio di futilità circa la nuova disciplina.

 

Ecco cosa ne penso io.

 

E così si è arreso. Dopo decenni di promesse, carte, ministri che studiano, sudano e lavorano per liberare i cittadini dalle inestricabili reti della Giustizia, che impantanano tanto l’attore quanto il convenuto, l’innocente parimenti al colpevole, la pubblica accusa egualmente alla difesa, ecco che, sull’onda di un giustizialismo esasperato quanto imperante, non ce l’ha fatta, ha lasciato in terra armi, corazza e promesse e ha dichiarato la resa incondizionata. Senza neanche l’onore delle armi. No, l’onore delle armi non lo ha avuto – non che se lo fosse meritato – però ha avuto di più. Ha avuto il plauso, le lusinghe e la connivenza di una fetta di popolazione che in quello stesso Stato dovrebbe trovare sicurezza, certezza e garanzia. Gli elogi di tanti cittadini che, delusi dai risultati ottenuti dalla classe politica degli ultimi anni – quando non decenni -, rassegnati a veder pressoché sempre irrisolti i problemi in cui versa il Paese, si accontentano di cercare nella politica ormai più soltanto giustizialismo licenzioso, onestà alla buona, rettitudine sporcata da un tocco di moralità anche solo apparente. Ma andiamo per gradi.

I processi sono lenti, nel nostro Paese lo sono sempre stati, e la riforma della giustizia è da sempre il motto di ogni ministro che si accomoda per la prima volta alla scrivania del suo dicastero. E da decenni a questa parte sono cambiati ministri, e coi ministri i governi, i consulenti in materia, le scrivanie e anche gli arredamenti ma quel motto, quelle due parole riforma e Giustizia pronunciate una accanto all’altra come a indicare che la riforma sulla giustizia sarebbe arrivata ma non sarebbe stata solo una riforma della Giustizia ma anche una giusta riforma, della Giustizia, quelle no, quelle due parole sono rimaste, coccarda di ogni ministro che si rispetti e slogan di ogni forza di governo e non solo. Il triste è che dopo anni di infruttuosi tentativi, di governi caduti, di coalizioni mutanti, di partiti nati, scomparsi e rivisitati, ebbene sì, i processi sono ancora lenti. Tanto. Troppo. Troppo per il cittadino, che prima di vedersi riconosciuto un diritto può fare testamento e se ha fede nella vita eterna e nell’approdo in Paradiso allora potrà ben aver fede anche nell’approdo del suo caso in Cassazione; troppo per il colpevole, che in attesa del suo giudizio rischia di scontare più mesi in gattabuia di quelli cui lo condannerà la sentenza; troppo per la vittima, perché se si è innocenti fino alla sentenza definitiva, nell’attesa che questa arrivasse ha avuto tutto il tempo di convincersi magari che la controparte sia innocente per davvero; troppo per il giovane innocente, che dopo anni e anni da processato preferisce eccepire la prescrizione che vedersi dichiarato innocente ormai da vecchio o magari dopo morto; e infine troppo per lo Stato, che con tutti i processi finiti in prescrizione si mangia le mani pensando ai soldi pubblici spesi per un niente di niente, per un giudizio che non è un giudizio, perché si astiene dal giudicare.

Il tempo è finito, i giochi sono fatti, lo Stato ha avuto la sua possibilità di processare il cittadino e l’ha sprecata. Un gioco che comincia alla pari, ognuno gioca come crede meglio e quando finisce si contano i punti e si dichiara il vincitore e lo sconfitto. E lo sconfitto è lo Stato. Non per aver processato un innocente, ma per non essere riuscito ad assicurare Giustizia, o qualcosa che per lo meno le si avvicini.

È così che siamo arrivati al punto in cui nel nostro ordinamento a supplire alle carenze dell’apparato giudiziario ed assicurare quella soglia minima di certezza del diritto, di efficienza e di garanzia è rimasta, da sola, la prescrizione. Essa sola ormai è rimasta ad assicurare certezza, perché un processo conclusosi senza certezza alcuna, senza un colpevole ma anche senza un innocente, per lo meno è un processo che, di certo, si è concluso. Il cittadino è libero. Colpevole o meno quel cittadino, la cui unica certezza era che, una volta addentratosi nei labirinti processuali, quel processo prima o poi, più verosimilmente poi, ma entro una certa data, sarebbe finito, è libero. Con condanna, con piena assoluzione o con prescrizione, ma sarebbe finito. Certo, credo che quando la nostra Costituzione, parlando del processo, afferma che la legge ne assicura la ragionevole durata (art. 111 Cost) non intendesse propriamente la prescrizione ne assicura la ragionevole durata, ma fatto è che così è andata. Tanto che «la funzione assegnata dal nostro ordinamento all’istituto della prescrizione» è «la necessità di soddisfare l’efficienza del processo e la salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale» (Cass., sez. VI, 1 dicembre 2010, n.12400).

Proprio così, la cassazione adotta questi termini per parlare della prescrizione, come garanzia di efficienza e salvaguardia dei diritti. Non sono parole a caso ma parole che ben riflettono la situazione di paradosso in cui versa il nostro Stato dove a soddisfare l’efficienza, proprio così, nelle parole della cassazione, l’efficienza, del processo è proprio la prescrizione. Meno paradossale è la funzione di garanzia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale, ma non meno grave, in quanto la salvaguardia di tali diritti non dovrebbe essere demandata soltanto all’istituto della prescrizione, ma essere l’effetto di un sistema di per sé efficiente nel suo funzionamento e non reso tale da un istituto che supplisce e non dovrebbe supplire proprio al mancato funzionamento di quel sistema. È in questa situazione che una parte della politica ha riversato astio su chi fugge – o finalmente si libera – dai processi eccependo la prescrizione, spostando su costoro il biasimo del popolo, elettorale, che così scorda, dimentica, non vede o, più verosimilmente, finge di non vedere, che è stata proprio l’incapacità di quella politica di predisporre un sistema efficiente ad aver dato la possibilità a costoro di maturare senza sforzo alcuno i termini di prescrizione. E il popolo plaude. È forse questo che più ferisce, vedere un popolo applaudire la resa del proprio Stato. Vedere dichiarare pubblicamente e addirittura con vanto che no, lo Stato non solo non ce l’ha fatta ad assicurare un sistema giudiziario efficiente, ad assicurare certezza di giudizio, nel senso della certezza ad averne uno, di giudizio, ma che rinuncia e abolisce l’unica sponda rimasta, che proprio quello Stato ha fatto in modo, nel lasciarla sola, che fosse l’unica, ad assicurare certezza nel diritto, quale è ed è stata la prescrizione.

E così proprio grazie a giustizialisti frettolosi e incapaci la giustizia non la si vedrà mai. Una riforma processuale certo, forse, si vedrà, dobbiamo lavorarci, ci sono altre priorità, non dimentichiamo che ci sono famiglie in crisi, sbarchi, clausole di salvaguardia, iva, terremotati, ecc… Nel frattempo, beh, nel frattempo a garantire i diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale resta niente e nessuno. Trovo buffo poi, nel senso buono del termine, pensare che con l’entrata in vigore di questa norma il legislatore sarà costretto ad assicurare una riforma della giustizia in breve tempo, sul presupposto che la nuova disciplina della prescrizione, oltre a non assicurare in nulla tempi processuali più celeri, rischia anche di allungarli ulteriormente. Non ci è riuscito nel corso di decenni, dovrebbe riuscirci adesso, col pasticcio già bello che combinato, e per giunta in poco tempo, partorendo un’altra “riforma” fatta in fretta e coi piedi, con la Consulta in imbarazzo alla prima ordinanza di remissione che le arriverà sul tema e con la certezza del diritto che intanto è morta e sepolta, come l’imputato in attesa della sentenza.

 

 

Danilo Ionadi

Studente di Pianoforte del Conservatorio di Torino, II Triennio Accademico, e frequentante il II anno della facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino.

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